AssoAmbiente

News

025/2018/LE

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato la Deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2019 recante: “Prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del responsabile tecnico ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014” ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 12 del D.M. 120/14 che affida al Comitato la facoltà di disciplinare la materia.

In particolare la Deliberazione, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 12, comma 1, del DM 120/14 il quale dispone che "compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa, declina i compiti del RT riservando un articolo specifico per ogni categoria di iscrizione (ad eccezione del trasporto che è regolamentato congiuntamente).

Pertanto il provvedimento riporta:

  • 1 compiti generali del RT;
  • 2 compiti del RT per categorie trasporto (cat. 1,4,5 e 6);
  • 3 compiti RT per gestione centri raccolta; ;
  • 4 compiti RT per attività commercio ed intermediazione (cat. 8);
  • 5 compiti RT per attività di bonifica siti (cat. 9);;
  • 6 compiti RT per attività di bonifica beni contenenti amianto (cat. 10).

Per quanto riguarda l’art. 7 “Incarichi contemporanei del responsabile tecnico”, nelle more della definizione dei limiti e dei criteri di cumulabilità degli incarichi in caso di RT esterno all’organizzazione dell’impresa (art. 12, comma 6, del DM n. 120/14), viene stabilito che quest’ultimo “deve rappresentare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti, utilizzando il modello allegato alla presente delibera e specificando che l'attività da espletare risulta compatibile con le altre attività svolte. La dichiarazione di cui al comma 1, sottoscritta per presa di conoscenza e accettazione anche dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere prodotta da quest'ultima, a pena di improcedibilità della domanda, in fase di iscrizione, di rinnovo o di variazione dell'iscrizione per modifica del responsabile tecnico, alla Sezione competente”.

Nel rinviare alla Deliberazione n.1/2019, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

» 25.01.2019
Documenti allegati

Recenti

10 Luglio 2025
Progetto europeo Metabuilding – Avvio piattaforma
Al via il progetto Metabuilding, a cui partecipa dal 2023 anche Euric. Il progetto, con finanziamento dell’UE, mira a migliorare la circolarità nel settore delle costruzioni e demolizioni attraverso la collaborazione intersettoriale tra gli stakeholder dell'intera catena del valore.
Leggi di +
10 Luglio 2025
Chiarimenti CVC RAEE su campo applicazione decreto 49/2014 e raccomandazioni
Il Comitato di Vigilanza e Controllo (CVC) sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e rifiuti di pile e accumulatori ha fornito una serie di chiarimenti sull'applicazione del D.lgs. n. 49/2014 in materia di RAEE a sfere di cristallo illuminate, termostati e attrezzature da laboratorio. Inoltre il CVC ha pubblicato un’ultima delibera con cui approva la metodologia di calcolo delle quote di mercato dei produttori di AEE.
Leggi di +
10 Luglio 2025
Consultazione su bozza atto di esecuzione UE su calcolo contenuto plastica riciclata
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sulla bozza di atto di esecuzione per il calcolo, la verifica e la rendicontazione degli obiettivi di contenuto riciclato stabiliti dalla Direttiva (UE) 2019/904 (Direttiva SUP), che introduce il criterio del bilancio di massa (mass balance accounting) per stimare il contenuto di materiale riciclato.
Leggi di +
09 Luglio 2025
Sentenza Consiglio di Stato su VIA per discariche
Il Consiglio di Stato con sentenza 23 giugno 2025, n. 5466 ha stabilito che, se alla scadenza del termine di validità della VIA non è stato realizzato l'intero progetto di completamento della discarica, pur essendo stato avviato il conferimento dei rifiuti, la valutazione d'impatto ambientale va reiterata.
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL